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Crediti documentari


Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca, su ordine dell'ordinante/acquirente, ad effettuare una certa prestazione a favore del beneficiario/venditore, contro presentazione, entro una scadenza (data di validità) dei documenti richiesti, conformi a quanto indicato nel credito stesso. Sono comunemente dette anche Lettere di Credito.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) ha regolamentato questo strumento con la pubblicazione delle norme ed usi uniformi per i crediti documentari. Dal 1 luglio 2007 è in vigore la pubblicazione n. 600.

Le tipologie:

  • Pagamento a vista (by payment)
    il pagamento al beneficiario ha luogo immediatamente alla presentazione dei documenti prescritti presso la banca autorizzata, purché le condizioni del credito siano state adempiute.
  • Pagamento differito (by deferred payment)
    il pagamento al beneficiario non avviene alla presentazione dei documenti, ma a una data successiva stabilita nelle condizioni del credito (senza tratta). Alla consegna dei documenti conformi al credito documentario, il beneficiario ottiene dalla banca autorizzata (banca emittente o confermante) un impegno scritto di pagamento alla data di scadenza prevista.
  • Pagamento contro Accettazione (by acceptance)
    Il beneficiario di un credito documentario per accettazione, una volta adempiute le condizioni del credito documentario, può esigere la restituzione della tratta da lui spiccata sulla banca emittente o sulla banca corrispondente debitamente munita dell'accettazione. Al posto del pagamento viene fornita un'accettazione cambiaria.
  • Clausola Rossa (Red clause)
    il venditore può richiedere alla banca corrispondente l'anticipazione di un determinato importo (pattuito nelle condizioni del credito), generalmente destinato a finanziare la produzione o l'acquisto della merce da fornire nel quadro del credito documentario. L'anticipo viene normalmente versato contro ricevuta e impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti di spedizione nei termini e secondo le modalità pattuite.
  • Clausola Verde (Green clause)
    il beneficiario può richiedere alla banca corrispondente l'anticipazione di un determinato importo (pattuito nelle condizioni del credito), generalmente destinato a finanziare la produzione o l'acquisto della merce da fornire nel quadro del credito documentario. In questa variante, contrariamente a quella con red clause (clausola rossa), l'anticipo viene concesso se il beneficiario fornisce non solo relativa quietanza e un impegno scritto a presentare i documenti di spedizione nei termini e secondo le modalità pattuite, ma anche una ricevuta di deposito ufficiale (trust receipt, fede di deposito) attestante la presa in consegna della merce per l'imbarco/il trasporto.
  • Stand-by
    I crediti documentari stand-by sono strumenti analoghi a garanzie che, in virtù del loro carattere documentario, sono disciplinati dalle NUU (Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari). La loro emissione può tuttavia avvenire anche a norma delle ISP98 (International Standby Practices). In caso di mancata fornitura della prestazione garantita, il beneficiario può ricorrere alla garanzia e quindi esigere il pagamento alla banca, presentandole una dichiarazione attestante l'inadempienza dell'ordinante nonché gli eventuali altri documenti prescritti nel credito documentario.
  • Trasferibile
    consente a un intermediario di trasferire a un fornitore i diritti derivanti da un credito documentario (aperto da un suo cliente) e quindi di condurre in porto affari con un limitato impiego di mezzi propri. Un credito trasferibile deve essere emesso come tale e può essere trasferito una sola volta in tutto o in parte.


Un credito documentario può essere:
- confermato
- non confermato
La conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca, diversa dalla banca emittente, si impegna direttamente nei confronti del beneficiario, garantendogli il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito.
L'aggiunta della conferma elimina per il beneficiario il "rischio paese" e il "rischio controparte".

Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono dei termini di resa merce che permettono di individuare e stabilire: chi sopporta i costi di trasporto, di assicurazione merce, di sdoganamento (in caso di paesi extra UE) e quando avviene il passaggio di rischi e responsabilità dal venditore al compratore.
Tavola Incoterms